Attraverso questa sezione possono essere segnalate le condotte illecite riguardanti situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del ruolo rivestito e del rapporto contrattuale con la Cassa.
Non esiste una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.
La normativa relativa al cosiddetto whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante per le quali devono essere utilizzati i canali dedicati (es.: reclami).
Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono, invece, essere considerate meritevoli di tutela, in quanto è necessario tutelare gli interessi dei “segnalati” oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l’organizzazione svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili, se non nocive e, comunque, inutilmente dispendiose.
Resta, infine, fermo il requisito della veridicità dei fatti a tutela del denunciato. Nei casi di dolo o colpa grave del segnalante, le tutele non sono garantite e la persona segnalante o denunciante può essere passibile di sanzioni civili e/o penali se la falsa segnalazione costituisce reato.
Per ulteriori dettagli, puoi consultare la Whistleblowing Policy.
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